Statuto
Articolo 1
COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita “SVILUPPO CINA – ASSOCIAZIONE ITALO-CINESE PER GLI SCAMBI ECONOMICI E
COMMERCIALI” – in breve denominata Sviluppo Cina, che assumerà la denominazione “CAMERA DI
COMMERCIO SVILUPPO CINA”, non appena avrà ottenuto l’iscrizione nell’Albo delle Camere di
Commercio italo-estere in Italia da parte del Ministero per le Attività produttive – Commercio estero, ai
sensi del D.M. 15-2-2000, n. 96 (di seguito anche “l’Associazione”).
L’Associazione avrà sede a Milano.
Sviluppo Cina è apolitica, senza finalità di lucro, ed ha durata illimitata. E’ dotata di autonomia
operativa, amministrativa, finanziaria e fiscale.
Sviluppo Cina potrà costituire sedi operative distaccate in Cina.
Articolo 2
SCOPI
Sviluppo Cina si propone di:
a) promuovere ed intensificare le relazioni commerciali, finanziarie, culturali ed i rapporti di
collaborazione economico-tecnica tra imprese italiane ed imprese cinesi nei settori
dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, della pesca, delle attività
ausiliarie e del terziario, con particolare riguardo al turismo;
b) raccogliere, elaborare e diffondere notizie e dati aggiornati sulla situazione economica e
generale esistente sia in Italia che in Cina;
c) acquisire, analizzare e diffondere tra gli associati informazioni di carattere normativo,
giuridico e regolamentare interessanti gli scambi e le altre relazioni indicate al punto b), con
particolare riguardo alla disciplina doganale, valutaria e fiscale vigente in Italia e in Cina;
d) interpretare le esigenze, le istanze delle imprese associate relativamente allo sviluppo delle
relazioni di cui al punto a), intrattenendo costanti contatti ed effettuando i necessari interventi
presso i competenti organi politico-amministrativi e presso gli enti economici centrali e
periferici sia italiani che cinesi;
e) svolgere attività di propaganda, di assistenza, di tutela a favore degli associati ed ogni altra
iniziativa utile al perseguimento degli scopi sociali;
f) erogare servizi – in aggiunta a quanto indicato al punto b) – atti a favorire il conseguimento
degli scopi sociali, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: nominativi di imprese
industriali, di servizi e commerciali della Cina; informazioni sulle normative, assistenza legale
e fiscale; assistenza per investimenti in Cina e organizzazione di specifiche missioni
nell’interesse degli associati;
g) organizzare convegni, seminari ed incontri tra operatori italiani e cinesi;
h) intrattenere rapporti di collaborazione ed integrare la propria attività con quella delle istituzioni
cinesi come pure con altre Associazioni di imprenditori ivi costituite e altri organismi interessati
alle relazioni tra i due Paesi;
i) promuovere e organizzare corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
per lavoratori, quadri, dirigenti e imprenditori cinesi e italiani.
L’associazione potrà partecipare ad organismi associativi, consortili ed economici che si propongano
finalità ed attività analoghe o complementari.
Gli associati possono richiedere ulteriori servizi, oltre a quelli di base, dietro pagamento del relativo
corrispettivo. Anche i non soci possono richiedere servizi, dietro pagamento del relativo corrispettivo. Il
tariffario per le prestazioni di servizi a pagamento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 3
SOCI
Tutti i soci di Sviluppo Cina hanno eguali diritti ed obblighi. I soci si distinguono in:
– Soci “onorari”
– Soci “effettivi”:
a. Soci “ordinari”
b. Soci “sostenitori”
a seconda della loro quota di contribuzione.
Articolo 4
REQUISITI DEL SOCIO
Possono essere soci di Sviluppo Cina:
a) le persone fisiche o giuridiche esercenti un’impresa, un’arte o una professione liberale e le
associazioni di categoria, entrambi residenti od aventi la loro sede sociale in Italia o nella
Repubblica Popolare Cinese;
b) i cittadini, Enti pubblici, Istituti ed Associazioni italiani, cinesi ed anche stranieri ovunque
residenti od aventi la loro sede sociale, purché svolgano un’attività favorevole agli scopi
perseguiti da Sviluppo Cina
La domanda di adesione quale Socio effettivo va presentata per iscritto a Sviluppo Cina.
La decisione sull’accettazione o meno della domanda spetta alla Presidenza di Sviluppo Cina con
ratifica della decisione da parte del Consiglio Direttivo nella riunione successiva.
Articolo 5
DIRITTI DEL SOCIO
I Soci hanno diritto all’assistenza e all’appoggio di Sviluppo Cina in tutte le questioni previste dagli
scopi sociali.
I Soci effettivi esercitano nelle Assemblee il diritto di voto e possono farsi rappresentare mediante
delega da altro socio effettivo.
I Soci onorari partecipano alle Assemblee con voto consultivo.
L’associazione a Sviluppo Cina dà diritto ad usufruire dei servizi dell’Associazione stessa.
Articolo 6
QUOTE ASSOCIATIVE
I Soci effettivi (ordinari e sostenitori) partecipano alle spese di Sviluppo Cina, con quote annuali di
entità stabilita dall’Assemblea dei Soci sulla base delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo.
Il versamento della quota va effettuato dai Soci entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno.
Articolo 7
DIMISSIONI DEL SOCIO
L’adesione impegna inizialmente il Socio effettivo, quale Socio ordinario, per un biennio. Trascorso
tale periodo, il Socio che intendesse rassegnare le dimissioni da Sviluppo Cina deve darne preavviso
scritto, mediante lettera raccomandata al Presidente, almeno tre mesi prima della fine del
corrispondente anno solare e, in tale ipotesi, il rapporto associativo cessa con il 31 (trentuno)
dicembre dello stesso anno. In mancanza, resterà obbligato verso Sviluppo Cina per un altro anno.
Articolo 8
CESSAZIONE DEL SOCIO
Sono causa di cessazione della qualifica di Socio:
a) l’esclusione in seguito a comportamenti contrastanti con scopi e finalità di Sviluppo Cina;
b) il decesso del Socio o la cessazione dell’Ente associato, ovvero la perdita della qualifica di
imprenditore o la cessazione dell’attività imprenditoriale o professionale;
c) la perdita dei diritti civili.
L’esclusione prevista al comma a) viene deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di
almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.
Articolo 9
SOCI ONORARI
Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio “onorario” a persone e ad enti che si siano resi
benemeriti nel campo dei rapporti economici, finanziari e culturali fra l’Italia e la Cina.
I Soci “onorari” godono gli stessi diritti dei Soci effettivi, salvo quello di voto in Assemblea, mentre non
sono tenuti a versare contributi.
Articolo 10
ORGANI SOCIALI
Gli Organi Sociali di Sviluppo Cina sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Segretario Generale.
Se necessario, potrà essere costituito un Comitato Tecnico.
Articolo 11
ASSEMBLEA GENERALE
Spetta ad essa, in particolare:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) deliberare sul programma generale di attività di Sviluppo Cina;
c) eleggere il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti, ed eventualmente
il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori;
d) ratificare le nomine dei Consiglieri che fossero stati eletti in seno al Consiglio Direttivo per
cooptazione.
L’Assemblea può nominare un Presidente onorario di Sviluppo Cina, scegliendo al di fuori del
Consiglio, in considerazione di particolari meriti acquisiti per la valorizzazione della Associazione e per
lo sviluppo dei rapporti economici fra Italia e Cina.
Il Presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio. La carica di Presidente onorario
non è legata ad un periodo prestabilito.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per deliberare le modifiche allo statuto
ovvero lo scioglimento di Sviluppo Cina, secondo la procedura di cui all’art. 21.
Hanno titolo di partecipazione all’Assemblea i Soci in regola col pagamento delle quote associative
annuali.
Articolo 12
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’Assemblea Generale ordinaria avviene da parte del Presidente, su iniziativa del
Consiglio Direttivo o del Presidente stesso mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno della
riunione, da inviare ai Soci almeno otto giorni prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo può convocare Assemblee in sede “Straordinaria”, se richiesto dalla maggioranza
dei suoi Membri. Inoltre il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea Straordinaria quando
ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci. In tale caso l’Assemblea dovrà essere
convocata entro 3 (tre) settimane dalla presentazione della richiesta stessa.
L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà più uno degli iscritti nell’elenco dei Soci effettivi in regola col pagamento delle quote associative
dell’anno in corso.
Trascorse ventiquattrore ore da quella fissata per la prima convocazione, essa si riterrà validamente
costituita in seconda convocazione, con la presenza di almeno ¼ (un quarto) dei soci.
Le deliberazioni prese nelle assemblee ordinarie saranno valide con il voto favorevole di almeno la
metà più uno dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale possono aver luogo anche con votazione espressa per
posta elettronica certificata (PEC), per decidere su singoli argomenti indicati con almeno quattro
settimane di preavviso dalla data di scadenza prevista, con esclusione delle modifiche statutarie e
dello scioglimento dell’Associazione.
La presenza dei Soci nelle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, è ammessa anche per delega e
ciascun Socio può essere portatore di non più di due deleghe.
E’ possibile la partecipazione all’Assemblea anche in video-conferenza, a condizione che il socio
possa essere individuato con certezza dal presidente dell’Assemblea e che gli intervenuti possano
discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
Per le modifiche dello Statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole
dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti.
Articolo 13
PRESIDENZA
Il Presidente o, in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente Sviluppo
Cina di fronte ai terzi, a tutti gli effetti di legge.
Il Presidente o, in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, convoca e presiede le Assemblee
e le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri Membri e durano in
carica quattro anni, comunque non oltre la scadenza del Consiglio Direttivo che li elegge. Essi sono
rieleggibili.
Articolo 14
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti
dall’Assemblea Generale e da scegliersi tra i Soci ovvero tra i mandatari delle persone giuridiche
socie.
La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive è motivo di decadenza automatica dalla carica.
Il Consiglio Direttivo:
a. elegge tra i propri Membri il Presidente e il Vice Presidente;
b. elegge, con le stesse modalità, se costituito, il Comitato Tecnico;
c. nomina per “cooptazione” altri Consiglieri fino al numero massimo consentito dallo Statuto,
con l’obbligo di sottoporre le nomine all’approvazione della successiva Assemblea;
d. nomina, scegliendo fra i propri membri, il Tesoriere, al quale è affidato il compito di
sovrintendere all’amministrazione di Sviluppo Cina e di relazionare al Consiglio in ordine ai
problemi di carattere economico-finanziario inerenti alla gestione amministrativa della stessa;
e. realizza l’attività programmatica e funzionale della Associazione sulla base delle proposte
dell’Assemblea ;
f. stabilisce le direttive per il funzionamento di Sviluppo Cina e dà esecuzione, fissandone se del
caso le modalità, alle deliberazioni dell’Assemblea;
g. predispone eventuali regolamenti interni per il funzionamento di Sviluppo Cina;
h. convoca l’Assemblea dei Soci e si riunisce su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, del Vice Presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi
membri;
i. nomina il segretario e i collaboratori della Associazione determinandone attribuzioni ed
emolumenti, delibera sulle spese necessarie per il funzionamento della medesima;
j. approva il tariffario per le prestazioni di servizi a pagamento.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei propri membri e col
voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, decide quello del
Presidente o di chi ne fa le veci.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Articolo 15
COMITATO TECNICO
Il Comitato Tecnico può essere costituito dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, tutti nominati
dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico è retto dal Presidente della Associazione.
Ai lavori del Comitato Tecnico possono essere chiamate a collaborare persone anche non Socie,
aventi specifiche competenze in particolari materie.
La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive è motivo di decadenza automatica dalla carica.
Il Comitato Tecnico, che può a sua volta articolarsi in “Commissioni merceologiche” e/o “di funzione”,
è l’organo di studio e di consultazione per l’esame e la discussione di tutti quei problemi di ordine
tecnico e economico interessanti l’interscambio tra l’Italia e la Cina e le possibilità di incrementarne lo
sviluppo.
Le materie trattate e le relative conclusioni vanno sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo per
l’opportuna ratifica.
Articolo 16
CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali, compresa quella di revisore dei Conti, si intendono a titolo puramente
onorifico, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in diretta connessione
con l’esercizio delle cariche stesse.
Articolo 17
SEGRETERIA
L’attività funzionale di Sviluppo Cina è svolta dalla Segreteria cui è preposto un Segretario, che potrà
essere affiancato da collaboratori.
La funzione di Segretario verrà attribuita ad un socio o ovvero a un collaboratore esterno senza
vincolo di subordinazione.
Il Segretario partecipa, di norma, a tutte le riunioni degli organi collegiali con voto consultivo e con
funzione di verbalizzazione.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, fissandone ove
del caso le modalità. E’ responsabile dell’organizzazione dell’Associazione e coordina l’attività dei
collaboratori della stessa.
Articolo 18
REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea Generale, qualora ne ravvisi l’opportunità ovvero quando previsto dalla legge o da altre
norme imperative, elegge un Revisore dei Conti ovvero un Collegio dei Revisori, scelti tra gli iscritti
all’Albo dei Revisori Contabili, cui compete il controllo dei libri e dei documenti contabili riguardanti la
gestione amministrativa di Sviluppo Cina.
Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per una sola
volta.
Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo
senza diritto di voto.
Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori esercitano il controllo della gestione dell’Associazione ed in
particolare devono:
a. controllare la gestione della Associazione;
b. verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e alle
altre disposizioni che devono trovare applicazione;
c. vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
d. esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, esprimendosi sugli stessi con apposite
relazioni.
Articolo 19
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. Vanno altresì depositati alla stessa data
dell’avviso di convocazione annuale dell’Assemblea Generale dei Soci presso la Segreteria di
Sviluppo Cina a disposizione dei Soci che intendano consultarli.
Il bilancio consuntivo va approvato entro i primi sei mesi dell’anno successivo.
Articolo 20
PUBBLICAZIONE DEI VERBALI E DEGLI ATTI
Le convocazioni assembleari, oltre ad essere inviate ai soci, devono essere esposte negli uffici di
Sviluppo Cina.
I verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi sono depositati presso la Segreteria, a disposizione
per eventuali consultazioni.
Articolo 21
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento di Sviluppo Cina può essere deliberato da una maggioranza di 2/3 dei presenti
all’Assemblea Generale dei Soci, convocata a tale scopo in sede straordinaria.
Detta Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega,
della maggioranza assoluta (metà più uno) dei Soci effettivi.
Qualora venga deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea Straordinaria procede alla nomina di
un Liquidatore, determinandone le competenze e stabilendo contestualmente la destinazione del
residuo fondo sociale.
Eventuali eccedenze attive che dovessero risultare all’atto dello scioglimento non potranno essere
distribuite tra i soci, ma saranno versate ad associazioni analoghe senza fini di lucro scelte
dall’assemblea straordinaria.
Milano, 4 dicembre 2012